Vai al contenuto

AIBES

Associazione Italiana Barmen e Sostenitori

Statuto & Regolamento

Statuto & Regolamento

Legalmente riconosciuta con D.P.C.M. 16-1-1998 Statuto

Via Baldissera 2, 20129 Milano  Tel. 0229401685 – Fax 0229404565  E-mail aibes@aibes.it – www.aibes.it

ART 1 : COSTITUZIONE E FINALITA’
E’ costituita, con sede in Milano, l’Associazione denominata “Associazione Italiana Barmen e Sostenitori”- A.I.B.E.S.” Essa è disciplinata dal presente Statuto da un regolamento interno e, in mancanza, dal Codice Civile. Dell’associazione possono far parte i barmen e tutti coloro che conoscono e studiano i problemi relativi alla conduzione del bar in tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento ai suoi influssi sugli aspetti sociali del tempo libero e del turismo.
Finalità precipua dell’associazione è quella di elevare il livello ed il prestigio professionale dei barmen in modo che essi possano adeguatamente partecipare al momento distributivo del bere, nel rispetto delle istanze morali e sanitarie del nostro Paese e nell’interesse del suo turismo. E’ escluso qualsiasi scopo di lucro ed ai soci non sono consentiti benefici economici. Salvi i rimborsi o retribuzioni che dovranno essere adeguatamente documentate e liquidate dal Tesoriere. L’associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico. Essa, tuttavia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, potrà adoperarsi anche presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela della dignità e professionalità dei barmen e potrà inoltre attivare tutte le iniziative necessarie per tutelare i legittimi interessi dei barmen, anche promuovendo le azioni di cui all’art. 2601 del Codice Civile.
ART. 2: PERSONALITA’ GIURIDICA
L’ “Associazione italiana Barmen e Sostenitori – A.I.B.E.S.” è stata fondata a Milano il 21 Settembre 1949 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 Gennaio 1998, registrato in data 25 Febbraio 1998 al n. 89/IV-TS e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 Maggio 1998 della Repubblica Italiana
ART. 3: DURATA DELL’ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
ART. 4: SCOPO SOCIALE
L’associazione ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione del barman, anche mediante il confronto e la collaborazione con le forze culturali, sociali, e politiche. In particolare per facilitare il raggiungimento delle proprie finalità l’associazione, in particolare, potrà:
1) sollecitare tutti i soci effettivi a divulgare tra i consumatori i criteri del buon bere, dando informazioni chiare sull’uso corretto delle bevande alcoliche e sugli effetti ottenuti dalla loro miscelazione con prodotti non alcolici, il tutto con riferimento alle norme igienico-sanitarie in uso nel nostro paese;
2) intraprendere iniziative dirette alla valorizzazione dell’attività e dell’immagine del barman, anche attraverso l’adozione di norme deontologiche volte a diffondere l’osservanza dell’etica professionale e attraverso la creazione di meccanismi volti a far rispettare tali norme deontologiche;
3) organizzare gare e concorsi per i barmen italiani e stranieri, atti ad incrementarne le capacità tecniche e professionali e organizzare corsi di apprendimento e di perfezionamento, al fine di migliorarne il livello professionale; di allacciare e mantenere i contatti con consimili associazioni estere e fornire, anche attraverso le predette associazioni, assistenza ai propri associati nelle loro occorrenze, sia all’estero che in città diverse da quelle di loro abituale residenza;
4) esercitare, attraverso le segnalazioni che i soci sono tenuti a fare, un attivo controllo dei barmen facenti parte dell’associazione, al fine di intervenire presso gli stessi, se italiani, o presso le consorelle estere, se stranieri, in caso di constatata irregolarità nel servizio;
5) facilitare ai soci i viaggi all’interno del Paese e all’estero con lo scopo di approfondire le loro conoscenze professionali e culturali;
6) detenere, purché ciò sia strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 1, partecipazioni anche di controllo in società o enti che svolgono attività attinenti alla professione del barmen e, più in generale, al settore dell’ospitalità e ristorazione turistica;
7) favorire e coordinare iniziative volte alla valorizzazione e alla tutela dell’attività di barman promuovendo e coordinando a tal fine tutte le iniziative nel campo legislativo, professionale, assistenziale, tecnico culturale
ART. 5: SOCI – AMMISSIONE E REQUISITI DEI SOCI
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
Bartender “Professional” – Bartender  – Bartender Junior  – Soci benemeriti  – Soci onorari
Ogni socio è iscritto alla Sezione che coincide con la propria residenza. Le domande di iscrizione a Sezione diversa da quella dove il socio risiede devono essere approvate dal Presidente di AIBES. Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano i requisiti di seguito indicati per ciascuna categoria.
A) Soci Bartender “Professional” sono coloro che ricoprono posizione di coordinamento e responsabilità gerarchica o professionale, con l’incarico di conseguire obiettivi aziendali nella propria sede di lavoro. Essi sono quindi dotati di elevato livello professionale nella preparazione e nella somministrazione di bevande miscelate alcoliche e non alcoliche e nel servizio dei vini., nonché di una discreta conoscenza delle lingue straniere in particolar modo devono parlare e comprendere la lingua inglese. Devono, dunque, aver terminato un percorso formativo professionale completo, fatto salvo un costante aggiornamento, e devono svolgere effettivamente la professione da almeno 10 anni e devono aver sostenuto il relativo esame AIBES di ammissione alla categoria. Il passaggio di categoria da Bartender a Bartender “Professional” può essere effettuato dopo 5 anni di iscrizione a Bartender e aver superato il relativo esame. Hanno tutti i diritti di voto
B) Soci Bartender sono coloro che consigliano, preparano e servono alimenti e bevande negli alberghi e nei pubblici esercizi. Essi sono dotati di un buon livello professionale nella preparazione e nella somministrazione di bevande miscelate alcoliche e non alcoliche e nel servizio dei vini, nonché di una buona conoscenza delle lingue straniere in particolar modo devono parlare e comprendere sufficientemente la lingua inglese. Devono, dunque, aver terminato un percorso formativo di buon livello e devono svolgere effettivamente la professione da almeno 10 anni. Hanno tutti i diritti di voto.
C) Soci Bartender “Junior” sono coloro che consigliano, preparano e servono alimenti e bevande negli alberghi e nei pubblici esercizi. Essi sono dotati di un discreto livello professionale nella preparazione e nella somministrazione di bevande miscelate alcoliche e non alcoliche e nel servizio dei vini, nonché aver acquisito una conoscenza sufficiente delle lingue straniere in particolare l’inglese. Possono iscriversi in tale categoria tutti coloro che non hanno compiuto il trentesimo anno d’età.  Essi non hanno terminato il rapporto formativo, sono subalterni al Bartender e al Bartender “Professional”e devono svolgere effettivamente la professione. Hanno tutti i diritti di voto
D) Soci Benemeriti sono coloro che hanno maturato i settanta anni d’età e venti d’iscrizione ininterrotta all’associazione; altresì possono essere soci “Benemeriti” anche i soci che hanno raggiunto i quaranta anni di tesseramento indipendentemente dall’età raggiunta. Hanno tutti i diritti di voto. Possono candidarsi alle cariche associative solo se rifiutano la qualifica di “Benemerito” e continuano a pagare la quota da bartender.
E) Soci onorari sono coloro che si sono distinti per il bene dell’associazione. Sono nominati dal Consiglio Nazionale hanno tutti i diritti di voto ma non possono candidarsi a nessuna carica sociale.
ART. 6 – CATEGORIA AMICI AIBES
Possono essere iscritti all’associazione non in qualità di soci, (per cui senza diritto di voto) anche le seguenti categorie unite sotto un unico nome Amici AIBES:  Sostenitori sono le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti che riconoscono nelle finalità dell’associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, coloro che, pur non esercitando professionalmente l’attività del barman, abbiano competenza e capacità nel campo liquoristico o in altri campi attinenti le attività dei barmen e abbiano dimostrato interesse e passione per lo sviluppo professionale dell’associazione, nonché coloro che per chiara fama, capacità ed esperienza, abbiano con successo operato nel settore liquoristico o che abbiano dato lustro all’associazione per il suo sviluppo socio – turistico e culturale.  Baristi sono coloro che esercitano la professione in qualsiasi locale dove si faccia somministrazione di alimenti e bevande ma non hanno la formazione professionale richiesta per le categorie di cui sopra.
Corsisti sono coloro che abbiano terminato il corso di livello base e superato il relativo esame del corso.
Alberghieri sono coloro che frequentano gli istituti alberghieri nazionali e che vogliono affacciarsi al mondo dell’associazione.
Art. 7: PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO, SOSPENSIONE TEMPORANEA E SOSPENSIONE CAUTELARE – GIUDIZIO DISCIPLINARE
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) Se alla data del 31 marzo il socio non risulta ancora in regola con il pagamento perderà automaticamente la qualifica di socio, e, potrà rientrare solo l’anno successivo dietro pagamento anche della quota in arretrato. Superati due anni di omesso pagamento, dovrà rifare l’esame.
b) per morte;
c) per decadenza, che può derivare dalla perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione o dall’omesso pagamento del tesseramento per 2 anni consecutivi;
d) per delibera di esclusione del Consiglio Nazionale per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
Un socio può intrattenere anche a tempo pieno rapporti di collaborazione lavorativa con soggetti “Sostenitori” seguendo un comportamento deontologico dettato dal Consiglio Nazionale . Essi dovranno tempestivamente comunicare al Consiglio Nazionale l’eventuale esistenza di detti rapporti.
E’ motivo di esclusione il comportamento del Socio che, per fini di lucro, pur non adoperando il marchio AIBES, crea danno all’Associazione. Il Consiglio Nazionale potrà sospendere cautelarmente i soci per gravi motivi. La decadenza di cui alla superiore lett. c), l’esclusione di cui alla superiore lett. d) e i provvedimenti di sospensione temporanea e cautelare sono pronunciati dal Consiglio Nazionale con provvedimento immediatamente esecutivo da comunicarsi ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal provvedimento stesso. Detto provvedimento dovrà contenere la descrizione dei fatti e documenti che ne stanno a fondamento e l’indicazione della relativa “sanzione” (decadenza, esclusione e sospensione, temporanea o cautelare) e dovrà in ogni caso essere oggetto di accertamento da parte del Collegio dei Probi Viri, al quale a tal fine il Consiglio Nazionale dovrà demandare la questione, mediante lettera raccomandata A/R avente lo stesso contenuto di quanto comunicato ai soggetti interessati, entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni per la comunicazione al soggetto interessato stesso. Contro i provvedimenti ricognitivi della decadenza, di esclusione e di sospensione, temporanea o cautelare, e l’irrogazione della relativa “sanzione” (decadenza, esclusione e sospensione temporanea o cautelare) è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri, da inviarsi a quest’ultimo mediante lettera raccomandata A/R entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento del Consiglio Nazionale. Al Collegio dei Probi Viri spetterà quindi l’accertamento definitivo di quanto contestato dal Consiglio Nazionale e l’irrogazione definitiva dell’eventuale “sanzione” (decadenza, esclusione o sospensione, temporanea o cautelare).  Qualora il socio incorra in una delle mancanze di cui ai punti precedenti verrà sottoposto a giudizio disciplinare su richiesta del Consiglio Nazionale al Collegio dei Probiviri, unico organo competente a stabilire ed erogare le sanzioni disciplinari che possono essere le seguenti:
a) avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’ esortarlo a non ricadervi;
b) la censura, che prevede il biasimo per la mancanza commessa;
c) la sospensione dalle attività associative per un tempo non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall’associazione.
Il Consiglio Nazionale può anche richiedere al Collegio dei Probiviri pareri circa decisioni da assumere nei confronti dei soci diverse dalle sanzioni disciplinari.
Ai fini del presente articolo il Consiglio Nazionale procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla verifica di quali siano i soci che abbiano perso tale qualità e di quali siano stati sospesi, temporaneamente o cautelarmente, e alla conseguente revisione della lista dei Soci.
La qualifica di socio è in ogni caso intrasmissibile sia inter vivos sia mortis causa.
Art.8: DOVERI DEL SOCIO
Tutti i Soci hanno il dovere di uniformarsi alle delibere adottate dagli organi competenti e a non porre in essere comportamenti lesivi, anche solo potenzialmente, degli interessi, del decoro e del buon nome dell’associazione. E’ fatto divieto ai Soci di organizzare, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, concorsi, corsi o altre manifestazioni analoghe che possano risultare in conflitto d’interesse con l’associazione.
Art. 9: ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
a) L’ iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente nei tempi e con le forme previste dal regolamento.
b) Ai Soci sarà consegnata una tessera da cui risulta l’iscrizione all’associazione e la qualifica di socio, il distintivo sociale e il gagliardetto dell’associazione, quale simbolo di professionalità e di garanzia di qualità del servizio.
c) Qualora per qualsiasi motivo il rapporto associativo venga a cessare tutto il materiale di proprietà A.I.B.E.S. dovrà obbligatoriamente essere riconsegnato dall’associato e non potrà più, per nessun motivo, essere esposto.
ART. 10: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – INCOMPATIBILITA’
a) Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
1 Assemblea dei soci -2 Consiglio Nazionale -3 Presidente Nazionale -4 Vice Presidente Nazionale
5 Tesoriere -7 Segretario generale -8 Consigliere Responsabile di Sezione -9 Collegio dei probiviri -10 Revisore dei conti
b) Tutte le cariche associative sono incompatibili con altri incarichi fiduciari o direttivi in associazioni con scopi affini o complementari con quelli dell’A.I.B.E.S.
c) Tutte le cariche associative sono Incompatibili con altri incarichi fiduciari, direttivi, o attivi in associazioni o società a scopo di lucro riguardanti il mondo del bar come attività prevalente aventi il medesimo scopo sociale di A.I.B.E.S. ed in conflitto con essi.
d) Tutte le cariche sociali durano 4 anni e sono rieleggibili. Non sarà possibile cumulare più di due mandati consecutivi con la stessa carica. Passati questi due mandati per ricandidarsi nuovamente dovranno passare due mandati senza ricoprire cariche sociali.
e) Non possono assumere o mantenere cariche sociali coloro che stanno scontando un periodo di sospensione e coloro che sono stati espulsi ai sensi dell’Art. 7, comma d, del presente Statuto; gli inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; gli interdetti dai pubblici uffici; gli interdetti da una professione o da un’arte; gli interdetti legali; gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.
ART. 11: ASSEMBLEA DEI SOCI
a) L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
b) Hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci.
c) L’assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
d) L’assemblea, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Nazionale su decisione del Consiglio Nazionale stesso o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 20 II comma c.c..
e) Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate a mezzo lettera raccomandata o trasmesso con qualunque altro strumento, anche telematico, idoneo a garantire la prova di avvenuti invio e ricezione, che dovrà pervenire agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per la deliberazione.
f) La convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.
Nei casi di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a 8 (otto) giorni.
g) L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea sia Ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.
h) Le delibere dell’Assemblea aventi ad oggetto lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, sono assunte con il il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
i) Ogni socio con diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio avente egli pure il diritto di voto. Ogni socio non potrà cumulare più di cinque deleghe. Non possono essere delegati coloro che rivestono cariche sociali.
l) L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza anche di questi, da persona designata dall’assemblea.
m) I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario Nazionale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta tra i presenti dal presidente dell’assemblea.
n) L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su decisione del Presidente dell’Assemblea, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. La nomina delle cariche sociali, fatta salva l’acclamazione, avviene sempre a scrutinio segreto. In tal caso l’assemblea dovrà nominare tra i presenti due scrutatori per effettuare la votazione e l’apertura delle schede.

ART. 12 : COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
12.1 – L’ Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) discutere e deliberare il bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del consiglio nazionale;
b) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori;
c) discutere e deliberare su eventuali azioni di responsabilità nei confronti di membri degli organi sociali su proposta del consiglio nazionale o di tanti associati che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) degli stessi;
d) discutere e deliberare, su proposta del consiglio nazionale, su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione.
e) discutere e deliberare il numero delle sezioni territoriali in base alle proposte del consiglio nazionale.
12.2 – Spetta all’assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
c) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio nazionale.
e) deliberare l’eventuale vendita di immobili o di beni di proprietà dell’associazione in base alle proposte del consiglio nazionale
12.3 – Senza attendere la relazione annuale, con domanda diretta al consiglio e firmata da almeno un quinto dei soci, questi possono chiedere in qualsiasi momento la presentazione della situazione amministrativa all’assemblea dei soci, da convocarsi nel più breve tempo possibile.
12.4 – L’ Assemblea può sfiduciare il Consiglio Nazionale su richiesta di almeno il 20% dei soci con mozione 10 giorni prima della data fissata per l’ Assemblea al Presidente Nazionale. La mozione dovrà ottenere il voto della maggioranza dei presenti in Assemblea aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente dell’Assemblea dovrà immediatamente convocare le elezioni per la nomina del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale sfiduciato rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione.
ART.13: CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero da 13 a 25 Consiglieri che corrispondono ai Consiglieri Nazionali eletti nelle Sezioni Territoriali così come stabilito all’ art. 21 punto c). I componenti del Consiglio Nazionale sono eletti tra Bartender “Professional” con almeno 10 anni di tesseramento continuato all’associazione. Essi vengono eletti su base territoriale, tra i soci iscritti alla sezione di appartenenza, con le modalità di votazione disciplinate dal Regolamento. Il Consiglio Nazionale delibera sulle seguenti materie:
a) attività dell’associazione, l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) redigere i regolamenti contenenti le norme attuative che, in conformità allo statuto, stabiliscano le procedure e i requisiti richiesti per l’elezione degli organi sociali, per l’assunzione delle varie qualifiche di Socio e, in generale, per altri aspetti relativi al funzionamento della vita associativa;
c) predisporre le relazioni accompagnatorie;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
e) dare un parere su ogni atto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) procedere, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio e, se del caso, verificare la permanenza dei requisiti stessi e prendendo gli opportuni provvedimenti qualora se ne ravvisi la necessità;
g) deliberare direttamente, o ratificare le decisioni assunte in precedenza dal Presidente a ciò autorizzato dal Consiglio Nazionale, in merito all’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci;
h) determinare le quote annuali dei Soci; esonerare dal pagamento della quota annuale, qualora il Consiglio ne ravvisi l’opportunità, singoli Soci, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti;
i) autorizzare eventuali azioni giudiziarie necessarie per la tutela dell’associazione delegando, se del caso, e con apposita delibera, il Presidente o un membro del consiglio alla transazione e definizione delle stesse;
l) deferire al collegio dei probiviri l’esame dei comportamenti dei Soci che abbiano violato le norme dello Statuto o dei regolamenti oppure si siano resi colpevoli di qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio e/o comunque possa produrre danno ai soci e all’associazione medesima nonché all’immagine della stessa;
m) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione alle attività di enti ed istituzioni pubbliche o private che interessino l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
n) istituire e definire le sezioni territoriali determinandone i confini.
o) se per un qualsiasi motivo, in una sezione territoriale non vi sono candidati, le votazioni Nazionali proseguono regolarmente e solo ad elezioni ultimate, il nuovo consiglio in carica deciderà sul da farsi (indire nuove elezioni territoriali o altro)
p) gli organi competenti devono relazionare tutti i soci in forma scritta di tutte le decisioni prese tramite un organo ufficiale (rivista, sito o altro), tramite il consigliere di sezione territoriale e il fiduciario.
ART. 14: PRESIDENTE NAZIONALE
a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei voti. Non può ricoprire altri incarichi.
b) Il Presidente è il rappresentate legale dell’associazione, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. A d esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
c) Egli è il responsabile della gestione e del buon funzionamento dell’associazione. Sovrintende all’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Nazionale.
d) Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e, come per il Consiglio Nazionale, comunque, fino all’assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.
e) In caso di impedimento permanente del Presidente ad esercitare le sue funzioni, il Consiglio Nazionale dovrà provvedere alla sua sostituzione indicendo nuove elezioni al proprio interno.
f) Spetta al Presidente, su proposta del Segretario Nazionale, l’assunzione del personale dell’associazione con il benestare della maggioranza consiglio.
g) Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio Nazionale con mozione presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio. Il Presidente sfiduciato convoca immediatamente il Consiglio nazionale per la nomina del nuovo Presidente.
ART. 15: VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, rappresenta legalmente l’associazione, tanto in giudizio che di fronte a terzi. Il Vice Presidente deve essere eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
ART. 16: TESORIERE
a) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale. Non può ricoprire altri incarichi sociali.
b) Il Tesoriere è tenuto a relazionare mensilmente il Presidente sulla situazione contabile finanziaria e patrimoniale dell’associazione e ogni qual volta lo stesso lo richiede, e al Consiglio Nazionale ogni qual volta lo stesso si riunisce o lo richiede.
c) Il Tesoriere è tenuto a redigere annualmente il conto economico e patrimoniale dell’associazione e di sottoporlo al consiglio nazionale.
ART. 17: SEGRETARIO NAZIONALE
a) Il Segretario Nazionale viene nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Non può ricoprire la carica di Consigliere Nazionale ed assumere altri incarichi sociali
b) L’ incarico di Segretario Nazionale cessa con la fine del mandato del Consiglio Nazionale che lo ha eletto e non può essere rieletto per un massimo di due mandati.
c) Il Segretario Nazionale ha la responsabilità del funzionamento operativo degli uffici dell’associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale e del collegio dei probiviri senza diritto di voto e senza poter esprimere pareri se non richiesti.
ART. 18 . CONSIGLIERE RESPONSABILE DI SEZIONE
Il Consigliere Responsabile di Sezione è il componente del Consiglio eletto dalla Sezione Territoriale di appartenenza. Qualora la Sezione elegga due o più Consiglieri Nazionali, viene nominato Consigliere Responsabile di Sezione chi ha preso il maggior numero di voti. Il Consigliere Responsabile di Sezione convoca l’ Assemblea di Sezione, propone il Fiduciario di Sezione, presiede le riunioni di zona ed è responsabile verso i suoi soci territoriali dell’efficacia delle comunicazioni.
ART. 19: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi possono essere scelti tra i Sostenitori, tra i Soci Onorari dell’associazione, tra i Soci Capo Barmen oppure, in tutto o in parte, anche tra persone estranee all’associazione tenuto conto della specifica competenza personale acquisita in campo professionale o giuridico. Essi non possono essere scelti tra i membri del Consiglio Nazionale. Sono rieleggibili per un massimo di due mandati.
b) I membri del Collegio dei Probiviri vengono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e durano in carica quattro anni.
Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un Presidente.
ART. 20: REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, nomina il Revisore dei Conti. Egli è scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’associazione. Esso dovrà redigere una relazione trimestrale al Presidente dell’associazione e da allegare quale parte integrante del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione. Il revisore legale dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e alle assemblee dell’associazione su precisa richiesta del Presidente Nazionale.
ART. 21: SEZIONI TERRITORIALI

a) Le sezioni territoriali devono essere composte da almeno 5 Bartender “Professional” e da un numero minimo di 30 soci tra tutte le categorie (Bartender – Bartender “Junior”). Se gli iscritti alla sezione territoriale già istituita, non raggiungono i numeri minimi sopra indicati, la Sezione verrà sciolta con decisione del Consiglio Nazionale e i soci rimanenti verranno ridistribuiti in altra Sezione territoriale.
b) Il Consiglio Nazionale, incarica un Consigliere delegato alla supervisione dell’ attività della nuova sezione per il periodo di prova di tre anni al termine del quale decide definitivamente sulla istituzione della nuova sezione.
c) Il territorio delle sezioni coincide, di norma, con i confini delle regioni. Possono anche essere istituite più sezioni per regione. Alla data di approvazione del presente statuto il numero delle sezioni territoriali sono 17; la Regione Liguria ha due sezioni, Genova e Sanremo. Non potranno essere istituite più di 21 sezioni.
d) La sezione è retta dal Consigliere Responsabile di Sezione coadiuvato da un Fiduciario Territoriale, scelto tra i Bartender “Professional” effettivi della sezione con almeno 5 anni di tesseramento continuativi all’associazione, su proposta del Consigliere Territoriale ed approvato dall’assemblea territoriale
e) Lo scioglimento delle sezioni territoriali è deliberato dal Consiglio Nazionale. Spetta al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario che, nell’ambito della riorganizzazione della sezione, avrà il compito di predisporre l’elezione del nuovo consigliere territoriale.
f) Il funzionamento delle Sezioni territoriali è disciplinato dal Regolamento.
ART. 22: CARICHE ASSOCIATIVE
Tutte le cariche associative, elencate precedentemente nei vari articoli, sono incompatibili con altri incarichi Fiduciari o direttivi in associazioni con scopi affini o complementari con quelli dell’A.I.B.E.S. In caso di decesso o di dimissione di uno o più membri degli organi collegiali, purché meno della metà dei componenti, si procederà alla sua sostituzione mediante nuove votazioni.
ART. 23: PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito :
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione all’associazione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
b) dalle quote annuali ordinarie di iscrizione, il cui importo viene definito dal Consiglio Nazionale.
Le quote ordinarie sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia la decorrenza dell’iscrizione dei nuovi soci ed il pagamento dovrà avvenire nelle forme previste dal Regolamento. Il Socio dimissionario o che cessi di far parte dell’associazione per uno dei motivi previsti dallo statuto o per decisione del collegio dei probiviri, è tenuto al pagamento della quota per tutto l’anno solare in corso;
c) dalle quote dei Sostenitori;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea o dal consiglio nazionale, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) dai versamenti volontari degli associati;
f) da altri contributi erogati da soci, enti o da terzi in genere, quali donazioni, sovvenzioni o lasciti;
g) dai beni mobili e immobili che potranno pervenire all’associazione per donazione o per acquisto.
Qualora se ne ravvisi l’opportunità e allo scopo di tutelare il patrimonio sociale, l’associazione potrà essere titolare di azioni o quote in aziende terze. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 24: MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate dal consiglio nazionale o da almeno due terzi dei Soci effettivi. In tal caso il Consiglio Nazionale dovrà convocare un’assemblea straordinaria nella sede e nel luogo che reputerà più opportuno, entro quattro mesi dalla presentazione delle proposte di modifica. Per modificare lo Statuto occorrerà in prima convocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci effettivi, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di due terzi dei Soci effettivi aventi diritto presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART. 25: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Fatti salvi i casi previsti dalla legge, l’assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale ed in accordo con il collegio dei revisori o, in mancanza, dai liquidatori medesimi, ad altra associazione avente finalità analoghe o abbia fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 26: REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare apposito Regolamento per disciplinare il funzionamento degli organi statutari e per l’esecuzione del presente Statuto. Il regolamento verrà tempestivamente comunicato a tutti i soci.
ART. 27: RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento Giuridico italiano.